Scatta l’obbligo per gli infermieri – ma anche per psicologi, ostetriche, tecnici di radiologia, veterinari e ottici – di trasmettere per via telematica al sistema Tessera sanitaria le spese sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016.
Il motivo: consentire all’Agenzia delle Entrate l’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate.
A stabilirlo è il decreto 1° settembre 2016 del ministero dell’Economia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016: il testo in allegato) e a dettare le modalità tecniche per l’adempimento è il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 142369 del 15 settembre (in allegato).
Per consentire l’operazione, il decreto stabilisce che entro 30 giorni (quindi metà ottobre) dalla sua entrata in vigore, il Ministero della salute renda disponibili al Sistema Tessera Sanitaria gli elenchi dei soggetti coinvolti che devono essere forniti dalle federazioni o i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate indica che a partire dall’anno d’imposta 2016, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 1° marzo di ciascun anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, metta a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati consolidati relativi a: spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nel periodo d’imposta precedente, riguardanti gli animali da compagnia o da sport; rimborsi effettuati nel periodo d’imposta precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.
I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi alle ricevute di pagamento e alle fatture relative alle spese veterinarie sostenute dal contribuente nell’anno d’imposta e ai rimborsi erogati.
Per ciascuna spesa o rimborso, i dati disponibili sul Sistema Tessera Sanitaria sono:
- codice fiscale del contribuente cui si riferisce la spesa o il rimborso;
- codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016;
- data del documento fiscale che attesta la spesa;
- tipologia della spesa;
- importo della spesa o del rimborso;
- data del rimborso.
Fonte: IPASVI.it