CONFERENZA STATO REGIONI Seduta del 22 febbraio 2001
Oggetto: Accordo tra il Ministro della sanità , il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’ operatore socio sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento a Bolzano [omissis…]
Art. 1. Figura e profilo
- È individuata la figura dell’operatore socio sanitario;
- L’operatore socio sanitario è l’operatore che, a seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a:
a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario
b) favorire il benessere e l’autonomia dell’utente.
Art. 2. La formazione
1. La formazione dell’operatore socio sanitario è di competenza delle regioni e province autonome, che provvedono alla organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinato, accreditano le aziende UU.SS.LL. e ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private, che rispondono ai requisiti minimi specificati dal Ministero della sanità e dal dipartimento degli affari sociali con apposite linee guida, alla effettuazione dei corsi di formazione.
Art. 3. Contesti operativi
1. L’operatore socio sanitario svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socio – assistenziale e socio – sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell’utente.
Art. 4. Contesto relazionale
1. L’operatore socio sanitario svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all’assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.
Art. 5. AttivitÃ
1. Le attività dell’operatore socio sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita: a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;
b) intervento igienico – sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.
2. Le attività di cui al comma 1 sono riassunte nell’allegata tabella A che forma parte integrante del presente decreto.
Art. 6. Competenze
1. Le competenze dell’operatore di assistenza sono contenute nell’allegata tabella B che forma parte integrante del presente decreto.
Art. 7. Requisiti di accesso
1. Per l’accesso ai corsi di formazione dell’operatore socio sanitario è richiesto il diploma di scuola dell’obbligo ed il compimento del diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione al corso.
Art. 8. Organizzazione didattica
1. La didattica è strutturata per moduli e per aree disciplinari. Ogni corso comprende i seguenti moduli didattici: a) un modulo di base; b) un modulo professionalizzante.
2. I corsi di formazione per operatore socio sanitario avranno durata annuale, per un numero di ore non inferiore a 1000, articolate secondo i seguenti moduli didattici:
– modulo di base: tipo di formazione teorica, numero minimo di ore 200 motivazione orientamento e conoscenze di base.
– modulo professionalizzante: tipo di formazione teorica, numero minimo di ore 250; esercitazioni e stages, numero minimo di ore 100; tirocinio, numero minimo di ore 450.
3. Le regioni e provincie autonome, attesa l’ampia possibilità di utilizzo dell’ operatore socio sanitario, possono prevedere, per un più congruo inserimento nei servizi, moduli didattici riferiti a tematiche specifiche sia mirate all’utenza (ospedalizzata, anziana, portatrice di handicap, psichiatrica, con dipendenze patologiche ecc..) sia alla struttura di riferimento (residenza assistita, domicilio, casa di riposo, comunità , ecc.).
4. Oltre al corso di qualificazione di base sono previsti moduli di formazione integrativa, per un massimo di 200 ore di cui 100 di tirocinio; i moduli sono mirati a specifiche utenze e specifici contesti operativi, quali utenti anziani, portatori di handicap, utenti psichiatrici, malati terminali, contesto residenziale, ospedaliero, casa alloggio, RSA, centro diurno, domicilio, ecc. Modulo tematico: tipo di formazione teorica, numero minimo di ore 50.
Tematiche professionali: tipo di formazione esercitazioni/stages, numero minimo di ore 50.
Specifiche: tipo di formazione tirocinio, numero minimo di ore 100.
Art. 9. Moduli didattici integrativi post-base
1. Sono previste misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale.
Art. 10. Materie di insegnamento
1. Le materie di insegnamento, relative ai moduli didattici di cui all’art. 8, sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:
- area socio culturale, istituzionale e legislativa;
- area psicologica e sociale;
- area igienico sanitaria;
- area tecnico operativa.
2. Le materie di insegnamento sono riassunte nell’allegata tabella C, che forma parte integrante del presente decreto.
Art. 11. Tirocinio
1. Tutti i corsi comprendono un tirocinio guidato, presso le strutture ed i servizi nel cui ambito la figura professionale dell’ operatore socio sanitario è prevista.
Art. 12. Esame finale e rilascio dell’attestato
1. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze indicato dalla regione o provincia autonoma nel provvedimento istitutivo dei corsi, e comunque non superiore al 10% delle ore complessive.
2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di una apposita commissione d’esame, la cui composizione è individuata dal citato provvedimento regionale e della quale fa parte un esperto designato dall’assessorato regionale alla sanità ed uno dall’assessorato regionale alle politiche sociali.
3. In caso di assenze superiori al 10% delle ore complessive, il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa nel corso successivo avverrà secondo modalità stabilite dalla struttura didattica.
4. All’allievo che supera le prove, è rilasciato dalle regioni e provincie autonome un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio sanitari e socio assistenziali.
Art. 13. Titoli pregressi
1. Spetta alle regioni e province autonome, nel contesto del proprio sistema della formazione, quantificare il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi, in relazione all’acquisizione dell’attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore socio sanitario prevedendo misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale rispetto a quella prevista dal presente decreto.
Roma, 22 febbraio 2001 Il presidente: Loiero