Salerno, denuncia NURSIND: "Infermieri costretti a fare il lavoro dell'OSS"

“Infermieri costretti ad adempiere attività che normalmente sono ascritte agli operatori socio sanitari”. La denuncia è di Biagio Tomasco, segretario della Nursind Salerno, che scrive alla direzione generale dell’Asl Salerno.
“Continuan a pervenire alla nostra organizzazione sindacale – si legge nella nota – continue lamentele di professionisti infermieri costretti, loro malgrado e gioco forza, ad adempiere alle mansioni che normalmente siano ascritte agli O.S.S. Tale situazione è oramai insopportabile, anacronistica ed inaccettabile.
Capiamo perfettamente che tale stato di cose non sia imputabile alle SS.LL.II., ma in quanto legali rappresentanti delle due aziende sanitarie salernitane, avete il dovere di prenderne coscienza ed affrontare il problema in termini sostanziali ed efficaci, chiedendo alla Regione Campania l’assunzione di detto personale che risulta essere vacante in ogni struttura sanitaria delle Vostre Aziende, come ben sapete.
Vogliamo ricordare che l’OSS venga inquadrato a seguito dell’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22.02.2001, che da luogo alla nascita del nuovo profilo di “figura di supporto” che svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario. Tali attività sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita comprendendo in particolare (comma a): “Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero (assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale).
Nel mentre la figura professionale dell’infermiere è sancita dal D.M. 739/94: “Individuazione figura e relativo Profilo professionale dell’Infermiere”. Il nuovo profilo professionale trasforma la figura infermieristica da mero esecutore a professionista intellettuale, competente, autonomo e responsabile.
In particolare il comma 3 del DM 739/94 statuisce che: “per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera di personale di supporto”.
Va da sé che si abbia il passaggio da professione ausiliaria a professione intellettuale e la locuzione “ove necessario” non significhi che l’infermiere debba sostituire o prendere in carico le mansioni previste per l’OSS, ovvero la presenza dell’OSS nella nuova organizzazione sanitaria è prevista ed imprescindibile nella formulazione dei fabbisogni di personale, e l’Infermiere, nell’alveo del suo discrezionale, se ne avvale per l’espletamento delle sue funzioni, non mansioni.
Pertanto il citato D.M. attribuisce all’infermiere la responsabilità di soddisfare i bisogni primari del paziente attraverso le figure di supporto e non direttamente!
Tra l’altro oggi si va ad implementare una norma mai prevista nell’abolito DPR 225/74 (mansionario), difatti tali mansioni erano affidate all’Infermiere Generico al Titolo V, art.6, (comma a): “assistenza completa al malato, particolarmente in ordine alle operazioni di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del paziente e della disinfezione dell’ambiente e di altri eventuali compiti compatibili con la qualifica a giudizio della direzione sanitaria”.
Più anacronistico di così si muore !!!
In conclusione si ravvisa che qualora le SS.LL.II. non intendano attivarsi nella direzione di restituire dignità professionale ai professionisti infermieri che insistono nelle Vostre aziende, altro non rimarrà alla scrivente OS di avviare un’azione giudiziaria che ne veda riconosciuto il danno alla professionalità, fatto salvo il periodo pregresso alla presente nota, immediatamente risarcibile ex art. 1226 (artt.1218 e 2043 C.C.), in quanto le mansioni inferiori sono vietate e non ammesse neppure di fatto !!!
A supporto di quanto suesposto si citano alcune sentenze positive sull’argomento, che non lasciano spazio a dubbio alcuno, e che verranno utilizzate in sede di giudizio dai nostri legali:

  • Sentenza della Suprema Corte di Cassazione con sent. n. 1078, RG n. 9518/80, Cron. 2210 del 09 febbraio 1985: “Non compete all’infermiere, ma al personale subalterno, rispondere ai campanelli dell’unità del paziente, usare padelle e pappagalli per l’igiene del malato e riassettare il letto”. Nella causa citata, l’ausiliaria che si era rifiutata di svolgere queste mansioni attribuendole erroneamente all’infermiere, è stata licenziata e la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per inadempimento contrattuale così come avevano già fatto i giudici di prime cure;
  • Cassazione Sez. Lav. n.1307 07/02/1998: “il dipendente può rifiutarsi di eseguire la prestazione lavorativa contestata se essa è ritenuta dequalificante”;
  • Trib. Civile di Milano, Sezione Lavoro, n. 2908 del 05.11-29.12.99afferma: “se l’organico è inadeguato e il dipendente è obbligato, anche di fatto, a svolgere mansioni non attinenti al proprio profilo funzionale, ha diritto al risarcimento per lesione della dignità professionale in quanto deve sopperire ad un gravoso ed improprio cumulo di mansioni. Ne consegue che ha diritto al risarcimento valutato in via equitativa ex art. 1226 del Codice Civile”;
  • Cassazione sez. Lav. n.7018 27/05/2000: “per individuare l’illecito mansionale non è indispensabile acclarare la presenza di atto formale, essendo sufficiente che il lavoratore svolga mansioni inferiori de facto”;
  • Cassazione sez. lavoro n.7453 12/12/2005“vieta all’Azienda di mutare le mansioni senza l’accordo del dipendente”;
  • Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile n. 6326 del 23.03.2005recita: “Lo svolgimento di mansioni inferiori influisce negativamente sulla formazione e sulla crescita professionale del dipendente tanto da depauperare il proprio bagaglio tecnico-culturale fino a limitarne gravemente le proprie capacità e possibilità di sviluppo, danneggiando il prestigio, la carriera e la competenza specialistica in un determinato settore”;
  • Sentenza n.24293/2008Corte di Cassazione “richiamando la consolidata giurisprudenza di questa Corte al riguardo, la modifica delle mansioni di cui all’art.2103 C.C., non può avvenire in maniera dequalificante ma deve essere mirata al perfezionamento e all’accrescimento del corredo di esperienze, nozioni e perizie acquisite nella fase pregressa del rapporto”;
  • Tribunale di Brindisi sentenza n. 1306 09/05/2017, violazione dell’Azienda Ospedaliera dell’art.52 del D.Lgs. 165/2001 che vieta il demansionamento”.

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