Nessun dietrofront. Resta in vigore il provvedimento che annulla le procedure e in particolare le prove di preselezione relative al concorso per 18 infermieri e 30 operatori socio sanitari del Pugliese Ciaccio oggetto di gravi irregolarità alcuni mesi fa. La seconda sezione del Tar della Calabria ( presidente Nicola Durante, referendari Roberta Mazzulla e Arturo Levato) si è infatti pronunciata oggi, bocciandolo, sul ricorso numero di registro generale 1351 del 2018, proposto dai candidati che avevano passato le preselezioni e che erano difesi dagli avvocati Francesco e Giuseppe Pitaro. Oggetto del ricorso era ovviamente la delibera di annullamento.
Nel dispositivo si sottolinea che “l’avversato provvedimento, espressione di ampia discrezionalità da parte delle resistente amministrazione, attua una ragionevole ponderazione dei contrapposti interessi, resistendo pertanto alle doglianze di controparte. Esso, infatti, trae origine dall’acquisizione ad opera della resistente Azienda Ospedaliera di notizie circa la presenza di diffuse irregolarità durante lo svolgimento delle prove preselettive, che consentono di qualificare come legittimo il provvedimento impugnato. Le notizie pervenute, infatti, hanno imposto all’Azienda di determinarsi con un supplemento di cautela rispetto alle condizioni normali, verificando se l’andamento della selezione, anche al di là delle regole formali che la disciplinano, si sia svolto salvaguardando i predetti canoni di trasparenza, imparzialità e anonimato.
Nella delineata prospettiva, assume rilievo la documentazione versata in atti dagli interventori ad opponendum, riguardante entrambe le preselezioni, la quale costituisce un sufficiente riscontro circa la correttezza della scelta estrema operata dalla resistente p.a., proprio al precipuo scopo di presidiare i canoni informatori di livello costituzionale delle selezioni pubbliche, la cui centralità ordinamentale consente un’anticipazione della soglia di tutela anche al mero sospetto della lesione, per come osservato dal Consiglio di Stato. Se per un verso, tuttavia, l’esercizio del potere di autotutela risulta legittimo e giustificato, le medesime ragioni poste alla sua base impongono, sotto altro profilo, che l’Azienda Ospedaliera garantisca con rigore e concretezza l’attuazione degli enunciati princìpi amministrativi, avuto riguardo in particolare all’adeguatezza sia dei locali in cui si svolgono le procedure concorsuali sia dei controlli. Ciò, al fine di evitare, come accaduto nella fattispecie, che dell’applicazione dei citati canoni costituzionali non se ne ravvisi neanche una lontana parvenza”. Per questa ragione il ricorso risulta infondato.
Fonte