Il CCNL precedentemente approvato prevede un’apposita sezione per la pronta disponibilità, quella che comunemente viene chiamata reperibilità, ma come funziona? ll CCNL Sanità, all’ art. 28 “Servizio di pronta disponibilità”, definisce come deve essere effettuata la pronta disponibilità, la retribuzione e il regolamento per il rispetto delle 11 ore di riposo tra un turno e l’altro.
E’ l’Azienda a decidere le Unità Operative soggette a servizio di pronta disponibilità e la Direzione a pianificare l’attività e decidere chi e quando sarà reperibile. Nel CCNL Sanità ci sono diversi punti che regolano questi aspetti. Vediamoli nello specifico:
Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3. All’inizio di ogni anno le Aziende ed Enti predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l’erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
Le Aziende ed Enti definiscono le modalità di cui al comma 1 ed i piani per l’emergenza. Sulla base del piano di cui al comma 2, sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità solo i dipendenti in servizio presso le unità operative con attività continua ed in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell’unità.
Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa. Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore anche un’intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. In caso di chiamata, l’attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell’art. 31 (lavoro straordinario) ovvero trova applicazione l’art. 40 del CCNL integrativo del 20/9/2001(Banca delle ore).
Ma quanto si viene pagati?
La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di euro 20,66 lorde per ogni dodici ore, elevabile in sede di contrattazione integrativa. Nel caso si venisse chiamati la retribuzione sarà quella prevista da un normale straordinario.
Nel CCNL poi si legge:
Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni festivi.
Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, i quali, comunque, non possono essere inferiori alle quattro ore, l’indennità è corrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%.
Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un’unica soluzione, nei successivi sette giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo. Le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente comma sono definibili dalle Aziende ed Enti.
Di norma non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sette turni di pronta disponibilità al mese.
Possono svolgere la pronta disponibilità i dipendenti addetti alle attività operatorie e nelle strutture di emergenza.
Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all’art. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro).