La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 25477 del 31/08/2023, ha stabilito che i tempi di vestizione e di passaggio delle consegne vanno considerate come attività lavorativa e, di conseguenza, vanno retribuite.
Nella sentenza si legge:
“la Corte d’appello di Torino, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla (OMISSIS) soc. coop. a r.l. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede, ha ridotto la condanna dell’appellante al pagamento della retribuzione per le operazioni di vestizione e svestizione di (OMISSIS) nel periodo 21.3.2008-31.12.2012 in una durata di 10 minuti complessivi giornalieri; per il resto confermava la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto ai lavoratori istanti, oltre a differenze retributive (rivenienti tra la retribuzione contrattualmente pattuita e quella percepita), la retribuzione corrispondente a 20 minuti al giorno di lavoro per il c.d. tempo di vestizione e di passaggio di consegne.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale respingeva il primo motivo d’appello della datrice di lavoro, con il quale essa censurava la sentenza di primo grado, affermando che ai ricorrenti nulla competeva in relazione al differenziale tra orario di lavoro contrattuale e ore effettivamente lavorate, dovendosi applicare la disposizione di cui all’articolo 5 del Regolamento interno alla cooperativa. Rigettava, altresì, il secondo motivo di gravame, a mezzo del quale l’appellante censurava la sentenza del Tribunale, affermando l’insussistenza del diritto dei lavoratori alla retribuzione del c.d. “tempo di vestizione” e del c.d. “tempo di passaggio consegne”, salvo considerare, con riguardo alla sola (OMISSIS), corretta la riduzione del tempo a soli 10 minuti, non rientrando il cambio di consegne nell’ambito dell’attività lavorativa svolta da detta lavoratrice.
Disattendeva, inoltre, il terzo motivo di doglianza, concernente la pretesa erronea ed assertivamente immotivata indicazione dei tempi di vestizione e passaggio di consegne. Infine, respingeva anche il quarto motivo d’appello, con il quale la società aveva ribadito la propria eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti retributivi vantati dagli allora appellati.
Con precipuo riferimento, poi, al “tempo per il passaggio di consegne”, questa Corte ha affermato che, in materia di orario di lavoro nell’ambito dell’attività infermieristica, il cambio di consegne nel passaggio di turno, in quanto connesso, per le peculiarità del servizio sanitario, all’esigenza della presa in carico del paziente e ad assicurare a quest’ultimo la continuità terapeutica, è riferibile ai tempi di una diligente effettiva prestazione di lavoro, sicché va considerato, di per se stesso, meritevole di ricompensa economica, quale espressione della regola deontologica, avente dignità giuridica, della continuità assistenziale (così Cass. civ., sez. lav., 22.11.2017, n. 27799).
Ma il medesimo principio può trovare applicazione nel caso di specie, in cui gli attuali controricorrenti erano tutti soci lavoratori adibiti presso una R.S.A. gestita dalla cooperativa ricorrente. I giudici d’appello, infatti, hanno accertato che per essi il passaggio di consegne “costituisca espletamento di mansione lavorativa giacché il cambio di consegne nel passaggio del turno è chiaramente connesso alle peculiarità del servizio espletato dagli odierni appellati, eccezione fatta per la (OMISSIS) – che è adibita a mansioni diverse”
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