Permesso 104 a infermiera con turni da 12 ore: “Va pagato tutto, non la metà”

Il Tribunale del Lavoro in collaborazione con AADI e COINA ha riconosciuto la vittoria di un’infermiera, in possesso del permesso legge 104 che avrebbe prestato attività lavorativa usuale di 12 ore e, quando avrebbe fruito dei permessi 104, l’Azienda le avrebbe riconosciuto soltanto 6 ore, a fronte delle 12 ore relative alla turnazione.

Nella nota pubblicata da AADI e che vi riportiamo di seguito, si legge: “la A.S.L. Roma 3 decurta dal permesso 104 la metà del turno di lavoro da 12 ore continuative che gli infermieri svolgono nei reparti.

La A.S.L. sostiene che il calcolo dell’orario effettivo di lavoro da attribuire al permesso giornaliero da 104 deve essere quello “convenzionale”, cioè quello stabilito dall’art. 43 C.C.N.L. Sanità che fissa l’orario di lavoro in 6 ore (per i turni a 6 gg.) e 7.12 (per i turni a 5 gg.).

Di conseguenza, agli infermieri turnisti che fruiscono dei permessi, gli vengono giustificati solo 6 ore a turno, mentre le altre 6 ore vengono messe a debito orario.

Tutti gli infermieri che si trovano in questa situazione sono costretti a svolgere attività straordinaria per recuperare il debito oppure devono subire la decurtazione della busta paga pari a 270 euro al mese.

Una sola infermiera, iscritta al COINA, si è ribellata e si è rifiutata di recuperare tutte le ore a debito chiedendo un intervento legale.

L’Ufficio legale dell’A.A.D.I. ha gestito tutto il difficoltoso processo fino alla sua conclusione che, in alcune occasioni, protendeva per la A.S.L. ma, al deposito delle note di replica, il tribunale si è convinto della corretta interpretazione della legge e non solo ha dato ragione all’infermiera, ma ha anche rilevato la discriminazione, come era stata chiesta nelle note in base all’art. 2-bis della legge 104 e, come richiesto nel ricorso, ha condannato la A.S.L. al pagamento di tutte le ore messe a debito all’infermiera.

Attendiamo che anche altri infermieri si sveglino e la smettano di fare le pecore”.