I giudici del TAR della regione Sardegna, in esecuzione del Decreto n.00290/2023, hanno accolto il ricorso di diversi ricorrenti per il concorso pubblico bandito dall’ARES per l’assunzione di 118 infermieri.
Il ricorso era stato presentato dopo l’esecuzione della prova scritta che, secondo il bando, sarebbe stata a risposta aperta sulle tematiche inerenti la professione infermieristica ma che, in realtà, era strutturata su domande a risposta multipla.
E’ proprio il TAR che spiega le ragioni che hanno portato all’annullamento della prova scritta e alla necessità di rifare tutto da capo in quanto il bando prevedeva: “lo svolgimento di una prova concorsuale scritta, consistente nello svolgimento di un tema o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica su temi inerenti lo specifico profilo professionale”, laddove la prova scritta, contrariamente a quanto previsto nel bando (e nell’avviso di convocazione, che nulla diceva in merito), si è svolta senza alcun preavviso mediante test a risposta multipla, e non mediante tema o quesiti a risposta sintetica.
Il bando stesso invece prevedeva la possibilità di svolgimento di test a risposta multipla solo in base al numero delle domande di partecipazione, per lo svolgimento di una eventuale prova preselettiva, ancora prima di verificare i requisiti di partecipazione e non concorrente alla formazione del punteggio finale.
D’altronde solo la stesura di un elaborato consente di saggiare la capacità argomentativa e di elaborazione personale dei candidati secondo criteri di logicità e di esame critico delle questioni, mentre i test mirano essenzialmente a verificare la conoscenza nozionistica da parte dei concorrenti nei particolari argomenti oggetto delle prove”.
L’ARES potrà svolgere, quindi, una nuova prova concorsuale scritta seguendo quanto riportato sul bando.
Sempre il TAR, nella motivazioni di accoglimento del ricorso, riporta: “la procedura concorsuale dovrà essere rinnovata fin dal principio secondo le modalità previste dal bando, e ciò non esclude la possibilità che l’Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, possa fare precedere le prove da un procedimento di preselezione dei candidati che dovranno essere tutti richiamati ad esame compresi coloro che non hanno partecipato al ricorso e quanti non si sono presentati alla prova. In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto e, per l’effetto, devono essere annullati gli atti impugnati hanno concluso i giudici”.