Demansionamento infermieristico: condannata ASP Catanzaro al risarcimento

10 mesi ago

Un’altra sentenza importantissima per quanto riguarda il fenomeno del demansionamento degli infermieri. Dopo quella del Policlinico di Messina, condannato al risarcimento, e quella dell’ASL Lanciano Vasto Chieti, è arrivata quella del tribunale di Lamezia Terme.

Il Giudice del Lavoro, Valeria Salatino, ha infatti condannato l’ASP di Catanzaro al risarcimento di denaro nei confronti di 4 infermieri in servizio proprio alle dipendenze dell’ASP e “costretti” a svolgere attività non proprie del proprio profilo professionale e, quindi, demansionanti.

Come si legge nella sentenza n. 298/2022 pubblicata a metà settembre del 2022 e visionabile a questo link: sentenza 298/2022 Lamezia Terme, i ricorrenti “esponevano che, a causa della grave carenza di organico di personale di supporto, erano stati costretti a svolgere mansioni ausiliarie di “attività alberghiere”, di igiene personale dei pazienti e di assistenza generica agli stessi, nonché servizi di segreteria di reparto, ascrivibili alla figura dell’operatore socio-sanitario inquadrato nella categoria B del CCNL applicato.

Deducevano, inoltre, che fino al mese di giugno 2018 era stato presente un solo O.S.S. in grado di coprire soltanto il turno diurno, lasciando scoperti quelli pomeridiano e notturno, oltre ai giorni festivi o a quelli in cui l’unità era stata collocata a riposo o aveva fruito di congedo, e che nei periodi saltuari in cui erano state presenti tre unità di O.S.S., a decorrere dal mese di luglio 2018, queste avevano consentito di coprire il turno mattutino e parzialmente quello pomeridiano.

Chiedevano, pertanto, che l’Azienda Sanitaria convenuta venisse condannata al risarcimento del danno da demansionamento, quantificato in misura pari al 10% della retribuzione annuale spettante per ogni anno a decorrere dal 2016, ovvero in complessivi € 15.327,36 per CB, in complessivi € 14.438,91 per C* I, in complessivi € 15.081,22 per R L* ed in complessivi € 14.802,93 per P* V*, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi
legali e rivalutazione monetaria.

Nel costituirsi in giudizio l’ASP di Catanzaro chiedeva, in via preliminare, che venisse disposta la riunione dei procedimenti connessi sotto il profilo oggettivo, per ragioni di economicità processuale; nel merito, eccepiva la carenza di prova in ordine all’esplicita volontà datoriale di adibire i ricorrenti ad asserite mansioni inferiori, non pertinenti alla qualifica rivestita; contestava, infine, le somme rivendicate nei singoli ricorsi in quanto disancorate da un conteggio analitico e da un apprezzabile criterio di calcolo, non rinvenibile in atti”.

Nella sentenza è stato ascoltato anche un Dirigente Medico in servizio presso l’U.O. di Urologia, la stessa nella quale lavorano gli infermieri, affermando che gli stessi erano continuamente demansionati, dovendo sopperire alla carenza di personale OSS, più volte richiesto.

Si legge, successivamente, : “dalla disamina delle declaratorie contrattuali di riferimento è dato evincere che rientra nella categoria B, livello economico BS, l’operatore socio sanitario, il quale “svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell’utente. Svolge la sua attività su indicazione – ciascuna secondo le proprie competenze – degli operatori professionali preposti all’assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell’operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell’ambiente di vita; b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale; c) supporto gestionale, organizzativo e
formativo
”.

Quindi, secondo quanto riportato: “sussiste, quindi, alla luce dei criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità (durata del demansionamento, qualità dell’attività lavorativa svolta rispetto alle mansioni di assunzione e del tipo
di professionalità coinvolta), il danno da dequalificazione professionale lamentato. Sotto il profilo temporale, tuttavia, la tutela risarcitoria deve essere circoscritta al periodo compreso tra l’anno 2016 ed il mese di giugno 2018, atteso che nel periodo successivo il numero degli O.S.S. assegnati al reparto è progressivamente aumentato, consentendo la copertura del turno mattutino e, seppure solo in parte, quella del turno pomeridiano, sicché – in assenza di un puntuale e specifico riscontro probatorio – non può affermarsi che l’impegno profuso dal singolo ricorrente nello svolgimento delle mansioni inferiori sia stato assorbente e prevalente.

L’ASP di Catanzaro va, quindi, condannata al risarcimento del danno da demansionamento subito dagli odierni ricorrenti nel periodo dal 2016 al mese di giugno 2018, quantificato in complessivi € 7.543,02 per C* B, in complessivi € 7.188,32 per C I, in complessivi € 7.494,16 per R L* ed in complessivi € 7.328,28 per P* V*, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”.

Vi ricordiamo sempre di denunciare situazione demansionanti e di non aver paura di ripercussioni, soprattutto nel periodo storico che viviamo ora, con la presenza di sentenze che possono ricorrere in aiuto e rappresentare un precedente.